ANDIAMO AL PARCO???
A quanti di noi sarà successo di trovarsi di fronte un cartello del genere?
Il Regolamento di polizia Veterinaria prevede tra le altre disposizioni “l’obbligo di guinzaglio e/o museruola al cane quando si trova in vie o luoghi aperti al pubblico” come appunto puo’ essere un parco comunale. Detto questo è da tener presente che ogni Regione o Comune adotta tramite ordinanze regionali, comunali etc alcune direttive particolari, che però in alcun modo possono vietare in modo esclusivo l’accesso del cane alle zone sopracitate.
Molte infatti sono state le sentenze del TAR dove il giudice amministrativo, definisce il divieto sproporzionato. Il fatto che scorrettamente e soprattutto in incoscientemente, i cani siano lasciati liberi o non vengano raccolte le deiezioni non giustifica provvedimenti del genere, che limitano in maniera eccessiva la libertà degli individui. E’ possibile ovviare a tali comportamenti scorretti con controlli ed eventuali sanzioni tramite le Autorità competenti. Ad assicurare l'igiene e il decoro nel verde pubblico, nonché la sicurezza dei cittadini, ha dichiarato, infatti, il giudice laziale, basta la legislazione statale che impone ai proprietari e detentori di animali di munirsi di guinzaglio e paletta.
All'amministrazione locale compete invece il compito di adoperarsi per rendere cogenti tali misure attivando i mezzi di controllo e repressione adeguati nei confronti di coloro che non ottemperano agli obblighi di legge. A tal fine, quindi, il sindaco, per fronteggiare i comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, e prevenire le negative conseguenze di tali condotte, può affidarsi all'esercizio "degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori" di cui dispone.
Da qui, l'annullamento dell'ordinanza.
Tar Lazio del 17/05/16 n° 5836
L’organo di giustizia amministrativa aderisce al costante consolidato e non contrastato orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe richiamandosi a:
T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611;
T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225;
T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431;
T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128;
T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502. TAR Piemonte del 18/05/12 n° 593
TAR Sardegna del 30/11/12 n° 1080
TAR Puglia del 28/03/13 n° 732